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Chiamate spam e call center: cosa cambia dal 19 giugno in Italia

Dal 19 giugno 2026 entrano in vigore nuove regole contro il telemarketing aggressivo nel settore energia. Stop alle chiamate a freddo, contratti nulli se irregolari e maggiori tutele per i consumatori.

Dal 19 giugno 2026 cambia in modo significativo il quadro delle telefonate commerciali nel settore luce e gas. Non si tratta soltanto di un aggiornamento formale delle regole sul telemarketing, ma di un intervento che incide direttamente sulla validità dei contratti conclusi a distanza, sulla responsabilità degli operatori e sulla possibilità per il consumatore di contestare attivazioni non richieste.

La novità più importante riguarda proprio il settore energetico: per proporre o avviare telefonicamente contratti di fornitura di energia elettrica e gas non sarà più sufficiente chiamare l’utente usando liste di contatti più o meno lecite, consensi raccolti in modo opaco o numerazioni difficili da ricondurre al soggetto reale. Il professionista potrà contattare il consumatore solo in presenza di presupposti precisi, documentabili e verificabili.

Il riferimento normativo è l’articolo 51 del Codice del Consumo, modificato dalla legge di conversione del Decreto Bollette. I nuovi commi 8-bis, 8-ter e 8-quater introducono un impianto molto più severo rispetto al passato: divieto di sollecitazioni commerciali telefoniche non autorizzate nel settore energia, obbligo di usare numerazioni che identifichino univocamente il professionista, nullità dei contratti conclusi in violazione delle regole e possibilità per gli utenti di segnalare le chiamate irregolari al Garante Privacy e ad AGCOM.

La novità centrale: stop alle chiamate a freddo per luce e gas

Il nuovo comma 8-bis dell’articolo 51 stabilisce che, decorsi 60 giorni dall’entrata in vigore della disposizione, è vietato effettuare sollecitazioni commerciali per telefono, anche mediante messaggi, finalizzate alla proposta o alla conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas.

La norma non si limita a vietare la conclusione telefonica del contratto, ma colpisce la fase della sollecitazione commerciale: la telefonata con cui l’operatore propone il cambio di gestore, prospetta un’offerta luce e gas o invita il consumatore a completare una procedura contrattuale rientra nel perimetro della nuova disciplina.

Il professionista può ancora contattare il consumatore in due ipotesi principali. La prima è quella in cui sia stato l’utente a effettuare una richiesta direttamente al professionista, per esempio attraverso il sito o un’interfaccia informatica dell’azienda. La seconda riguarda i clienti già acquisiti di energia elettrica e gas che abbiano espresso uno specifico consenso a ricevere proposte commerciali.

La differenza rispetto al passato è sostanziale: non basta più sostenere genericamente che il numero era presente in una banca dati commerciale. L’operatore deve poter dimostrare la validità del contatto.

Onere della prova: ora deve dimostrare tutto il professionista

Uno degli aspetti più rilevanti della riforma è lo spostamento dell’onere della prova. Il nuovo comma 8-bis prevede espressamente che sia il professionista (ovvero chi promuovere e fornisce il servizio) a dover dimostrare la validità del contatto.

In concreto, se un consumatore contesta una chiamata ricevuta dopo il 19 giugno 2026, l’azienda non potrà limitarsi a dichiarare di avere un consenso. Dovrà provare quando, come e attraverso quale canale quel consenso è stato raccolto. Dovrà inoltre dimostrare che quel consenso era specifico, riferibile al soggetto chiamato e pertinente rispetto alla finalità commerciale perseguita.

Per gli operatori seri questo significa conservare evidenze robustetimestamp, indirizzo IP usato per l’eventuale richiesta online, modulo di consenso, versione dell’informativa privacy accettata dall’utente, finalità selezionate, log della procedura e tracciabilità della numerazione usata per il contatto.

Per i call center meno trasparenti, invece, la nuova disciplina rappresenta un problema strutturale: le pratiche basate su liste acquistate da terzi, consensi generici o contatti difficilmente verificabili diventano molto più rischiose.

Contratti nulli se la chiamata viola le nuove regole

Il nuovo comma 8-ter è ancora più incisivo. I contratti stipulati a seguito di un contatto effettuato in violazione del comma 8-bis o dell’obbligo di usare un numero identificativo da parte del professionista sono nulli.

Questa è la vera svolta. La norma non introduce soltanto una sanzione amministrativa a carico dell’operatore: incide direttamente sul rapporto contrattuale. Se il contratto luce o gas nasce da una telefonata non conforme, il consumatore può contestarne la validità.

Il cittadino può inoltre avvalersi degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie previsti dal Codice del Consumo e del servizio di conciliazione dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.

Chi riceve una bolletta da un nuovo fornitore senza avere consapevolmente richiesto il cambio dovrebbe agire subito: recuperare la data della chiamata, annotare il numero chiamante, conservare eventuali SMS o email ricevuti, chiedere formalmente al fornitore la prova del consenso e contestare l’attivazione.

Il numero chiamante deve identificare univocamente il professionista

Il comma 8-ter prevede anche che i contatti telefonici consentiti siano effettuati da un numero che identifichi univocamente il professionista.

Il cittadino può inoltre avvalersi degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie previsti dal Codice del Consumo e del servizio di conciliazione dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.

Chi riceve una bolletta da un nuovo fornitore senza avere consapevolmente richiesto il cambio dovrebbe agire subito: recuperare la data della chiamata, annotare il numero chiamante, conservare eventuali SMS o email ricevuti, chiedere formalmente al fornitore la prova del consenso e contestare l’attivazione.

Il consumatore non dovrebbe mai fornire durante una chiamata inattesa dati che consentono l’attivazione o la migrazione di un contratto.

Nel settore energia i dati più “delicati” sono POD e PDR, cioè i codici che identificano rispettivamente il punto di prelievo dell’energia elettrica e il punto di riconsegna del gas. Anche IBAN, codice fiscale, documento d’identità e indirizzo completo devono essere trattati con estrema cautela.

Un operatore corretto può inviare una proposta su supporto durevole, lasciare al consumatore il tempo di verificarla e indicare canali ufficiali per completare eventualmente la procedura. Un operatore aggressivo, invece, tende a creare urgenza: “deve decidere subito”, “la tariffa scade oggi”, “il suo contratto è in chiusura”, “deve solo confermare un dato” o formule simili.

Registrare la telefonata: perché può essere utile

La registrazione della chiamata può diventare un elemento probatorio importante, soprattutto quando il consumatore deve dimostrare il contenuto della conversazione o contestare affermazioni scorrette dell’operatore.

In linea generale, registrare una conversazione alla quale si partecipa è ritenuto lecito dalla giurisprudenza. Il consiglio pratico è conservare la registrazione in modo ordinato, insieme a data, ora, numero chiamante, eventuali SMS ricevuti e schermate del registro chiamate.

Su Android la registrazione delle chiamate dipende dal modello, dalla versione del sistema operativo, dall’app Telefono installata e dalle limitazioni imposte dal produttore. Per questo è opportuno verificare prima del 19 giugno se il proprio smartphone consente la registrazione nativa o se servono soluzioni alternative compatibili con il dispositivo.

SPID, CIE e identità digitale potrebbero essere il passo successivo

Le nuove regole rappresentano probabilmente soltanto una fase intermedia. In un altro nostro articolo abbiamo evidenziato come il vero salto di qualità arriverà quando la conclusione dei contratti a distanza richiederà una forma di identificazione forte dell’utente. SPID e Carta d’Identità Elettronica potrebbero offrire una soluzione particolarmente efficace.

Si tratta di uno scenario che non è ancora previsto in modo generalizzato dalla normativa ma che appare sempre più coerente con l’evoluzione dei servizi digitali della Pubblica Amministrazione e del settore privato.